diffida dal fare il trattamento psico-sanitario obbligatorio
Spett.le Consiglio d'Europa
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F. 67075
Strasbourg Cedex France
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Spett.le
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Spett.le Regione PUGLIA
In persona del Presidente della Giunta Regionale
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protocollo@pec.asl.lecce.it
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Alla c.a.
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Dirigente Dott. Giuseppina LOTITO
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Garante della Privacy
P.zza Venezia n. 11
DOCUMENTO GIURIDICO A CURA DI
https://www.ilparagone.it/attualita/italexit-diffida-obbligo-vaccino/
premesso che si sta cercando la vaccinazione genico sperimentale e non il contrasto al virus:
Anticorpi più alti dei colleghi vaccinati ma le negano il green pass
https://gasp.news/anticorpi-alti-vaccinati-negano-green-pass/
premesso che
nessuno sa cosa contiene un vaccino e come impatterà sul genere umano per i prossimi 10 anni.
Operatore sanitario non si vaccina, parla il suo avvocato "I medici non rispondevano alle sue domande" http://a.msn.com/01/it-it/AAN76Zr?ocid=st
"Questa vicenda avrà un seguito importante; provvederemo a programmare tutte le iniziative possibili, nell'ambito della legalità, per una presa di coscienza collettiva. Per senso civico. Non si possono vaccinare le persone come fossero pecore da marchiare, facendogli firmare un foglio di esonero a qualsivoglia responsabilità, è anticostituzionale e disumano".
DANNI DA VACCINO E INIEZIONE AI MINORI
https://youtu.be/hPk_up85zRM Una sentenza obbliga lo stato al risarcimento dei danni da vaccino, anche quelli non obbligatori. Nonostante gli allarmi il comitato bioetico da l'OK alla vaccinazione dei minori.
premesso che
BOOM DI CONTAGI TRA VACCINATI NEGLI USA ▷ PARAGONE E DURANTI "PERCHÉ LA... https://youtu.be/xZY0R29Dxf4 Vaccinati e contagiati. Crescono le evidenze scientifiche e statistiche che smentiscono i sostenitori dell'iniezione a tutti i costi. In principio furono #Inghilterra e #Israele a subire una repentina crescita dei #casi di #Covid, nonostante fossero tra i Paesi più avanti nella campagna di #vaccinazione. Ora lo stesso sembra essere accaduto in un'area degli #StatiUniti, il #Massachusetts, oggetto di studi da parte del Cdc - Centers for Disease Control and Prevention. Secondo l'organismo di controllo sulla #sanità pubblica #Usa "469 persone in quella zona sono risultate positive in questo mese circa tre quarti, il 74% di loro, erano stati completamente vaccinati". A riportare la notizia è il sito "Q13 #Fox Seattle" in un articolo dal titolo "Il 74% dei casi di #Covid19 nell' #epidemia del Massachusetts ha coinvolto persone completamente vaccinate, dice il Cdc". ▷ ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE https://bit.ly/2MeYWI7 ▷ ULTERIORI APPROFONDIMENTI SU https://www.radioradio.it/ Quante testate giornalistiche italiane hanno dato conto del fatto? Domanda che in particolare #FabioDuranti e #GianluigiParagone hanno rivolto in diretta nei confronti della #Rai. "Queste sono informazioni ufficiali se dici che vaccinarsi vuol dire proteggere gli altri è un crimine!", commenta Duranti. Alle sue parole fanno poi seguito quelle del leader di #Italexit "Il loro gioco è avvolgere attorno ad una pellicola gli italiani e rassicurarli, costruendo un mondo per poi scatenarli contro chi ogni tanto osa pensare". Questo l'intervento a Un Giorno Speciale, con Stefano Molinari. Duranti "Perché non vediamo queste notizie in Rai?" "Possiamo vedere direttamente l'articolo di #FoxNews 'Il 74% dei casi di Covid-19 nell'epidemia del Massachusetts ha coinvolto persone completamente vaccinate, dice il Cdc'. '469 persone in quella zona sono risultate positive in questo mese circa tre quarti, il 74% di loro, erano stati completamente vaccinati. Una persona è considerata completamente vaccinata due settimane dopo aver ricevuto la seconda dose di un vaccino #Pfizer o #Moderna o una singola dose del #vaccino #Johnson&Johnson'. Quindi c'è un problema perché queste persone vengono comunque infettate e finiscono in ospedale. Perché noi in Rai queste notizie non le vediamo? E i giornalisti zitti. Si parte da un principio fasullo. Queste sono informazioni ufficiali se dici che vaccinarsi vuol dire proteggere gli altri è un crimine! Stai dicendo qualcosa che fa male alla salute pubblica è un crimine!".
premesso che la coercizione è reato di estorsione
MELUZZI LANCIA L'ALLARME SU BIG PHARMA ▷
"È A RISCHIO L'INDIPENDENZA DEI MEDICI"
sui vaccini obbligatori, (con minaccia di licenziamento per i docenti) dove, parossisticamente ti chiedono di assumerti le tue responsabilità(consenso informato) c'é estorsione! cioè ti obbligano a prendere un siero sperimentale, e poi, ti obbligano anche a firmare una liberatoria circa quello che ti potrebbe succedere!
https://youtu.be/QNVuH7ExQAk
premesso che
TUTTI GLI ERRORI DELLA STRATEGIA ANTI-COVID ▷ LA DENUNCIA DEL VIROLOGO N. 1 AL MONDO DIDIER RAOULT. Come cura i suoi #pazienti#virologo numero uno al mondo?
Tra i virologi di questo secolo, il parere di #DidierRaoult è certamente uno dei più autorevoli in termini di gestione della #malattia scatenata dal nuovo #coronavirus.
funziona bene il TARGOSID E LA IDROSSI-CLOROCHINA (UN ANTI STAFFILOCOCCO CHE NON COSTA NULLA), AZITROMICINA
Proprio per le sue competenze, il Professore è stato convocato lo scorso 15 settembre 2020 dalla Commissione d'Inchiesta del #Senato francese che si occupa della valutazione delle politiche pubbliche sulla gestione della #crisi sanitaria da Covid-19.
In questa occasione, nel rispondere alla domanda della Senatrice Catherine Deroche, il virologo ha spiegato nel dettaglio il percorso per i pazienti Covid che fin dall'inizio della #pandemia è stato adottato all'interno dell'istituto di cui lui è a capo, l'Istituto ospedaliero universitario di Marsiglia per le #malattieinfettive.
Una strategia, quella delineata da Didier #Raoult, che se adottata sin da subito in larga scala avrebbe potuto fare la differenza in termini di vite umane.
In questo video riportiamo una parte di quella interrogazione parlamentare tradotta in italiano ecco cosa ha detto Raoult sul percorso dei pazienti Covid delineato da lui e dal suo team.
premesso che
abbiamo tutti osservato come il grafene si comporti come un organismo vampiresco e demoniaco vivente (questa affermazione sarebbe incredibile da potersi credere se non si potesse vedere con i propri occhi), fugge lontano dall'aglio, ma viene attratto dai metalli. https://pic.twitter.com/U6wMnSeUW8
premesso che:
VACCINI, IL DATO CHE SCUOTE LE CERTEZZE ▷ "BOOM DI CONTAGI NEI PAESI CON PIÙ VACCINATI" https://youtu.be/p0S4kQNdcKw
Allora quanta gente muore? In Regno Unito e Stati Uniti c'è la maggiore percentuale di mortalità da Covid per milione di abitanti. Poi arrivano India e Italia a pari merito, ma abbastanza più in basso. La Svezia è a zero morti ormai da diverse settimane"
IN ITALIA è SCATTATA LA VIA AUTOMATICA DELLA BUROCRATIZZAZIONE E NON SI SANNO LEGGERE I GRAFICI.
premesso che:
"KAREN KINGSTON, ANALISTA PER LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE ED EX DIPENDENTE PFIZER CONFERMA OSSIDO DI GRAFENE TOSSICO ALL'INTERNO DEI SIERI MRNA"
https://pic.twitter.com/GBPuZOnogs
Karen Kingston, ex dipendente Pfizer nei vaccini c'è ossido di grafene. L'ossido di grafene contenuto nel siero è veleno.... lo dice ex dipendente Pfizer
nei vaccini c'è ossido di grafene, non è elencato nei brevetti perché è velenoso per l'uomo ma anche perché è il componente principale dell'idrogel impiegato nella ricerca di una interfaccia tra uomo e internet nell'intelligenza artificiale.
Tutti i vaccini a Mrna contengono pegilato, nel brevetto moderna c'è una formulazione di nanoparticelle lipidiche, ci sono 4 lipidi nei brevetti, tra cui il pegilato, che è prodotto da una società cinese chiamata Sinopeg, nel cui sito puoi trovare gli eccipienti del vaccino covid-19, troverai polietilene glicole peg 2000, il grafene viene usato per la struttura del guscio centrale del glicole polietilenico
Il grafene può essere un conduttore di elettricità se riceve una carica positiva, annienta qualsiasi cosa con cui viene in contatto
La carica positiva può essere portata da un altro lipide contenuto nel vaccino che è ionizzabile, attualmente è neutralizzato ma se viene caricato positivamente può portare alla morte
Il grafene è un conduttore di elettricità e può connettersi a internet
L'azienda Shanghai Nanotech e hanno depositato un brevetto per l'ossido di grafene per l'uso di eccipienti vaccino covid-19, c'è stato un incontro in questa azienda con il direttore tecnico di Moderna
Continueranno a spingerci fino a quando fondamentalmente spazzano via l'America non ci sarà nessuna posterità, non ci sarà l'America se le persone in età fertile diventano sterili e poi i bambini sono più a rischio di avere gravi effetti negativi e morte per queste iniezioni.
Questo è un piano di genocidio pianificato.
premesso che:
Ma in Italia non c'e' obbligo vaccinale, giusto? E tutto nel rispetto del Regolamento 953/2021 del Consiglio d'Europa, giusto? Meno male che c'e la Eu. Giusto?
Pregliasco "Pandemia durerà altri 3 anni sì alla terza dose", Speranza «Siamo pronti per dare la terza dose a tutti gli italiani, aspettiamo l'ok della comunità scientifica» Quindi tu sei pronto fra tre anni a ricevere la tua sesta dose di grafene? https://www.ilparagone.it/attualita/pregliasco-covid-altri-3-anni/
premesso che:
abbiamo tutti osservato nei social, come alcuni soggetti vaccinati possono calamitare oggetti metallici e far squillare l'antitaccheggio al loro passaggio, ecc..
https://pic.twitter.com/AEuhrfHeez
premesso che:
@Meira85253235 I "contratti d'acquisto" di Pfizer/Moderna non fermano le alterazioni del prodotto vivo.
Braccio magnetico, presenza di ossido di grafene magnetico (MGO), potenziale Fe3O4, suggerisce che hanno cambiato la piattaforma di consegna dell'mRNA, da LNP a MGO/SPIONs. @DrPeterMoloney · 3 ago EUA live vax experimentation.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/ https://pic.twitter.com/wRFxCiE0fZ
violazione dati sanitari e individuali sensibili:
Green Pass offende i #trans "Le persone #transgender dovranno mostrare un Qr code che rimanderà alle informazioni anagrafiche, cosa che causa molto disagio", in quanto rivela il sesso di nascita.
premesso che IL SIERO GENICO SPERIMENTALE NON TUTELA LA SOPRAVVIVENZA DEGLI INFETTI:
Doppio choc a Cava il 73enne morto di covid era vaccinato (2 dosi) e senza patologie, L'ombra del VACCINO ASSASSINO TRUFFA si allunga nuovamente su Cava de' Tirreni
premesso che IL SIERO GENICO SPERIMENTALE GENERA NUMEROSI DECESSI SOSPETTI:
Addio Ilaria prof 31enne morta per arresto cardiaco. Dolore in Campania. Una professoressa di 31 anni, Ilaria Pappa, è deceduta nella serata di martedì 23 marzo all'ospedale Cardarelli di Napoli alcune settimane dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Da verificare se ci sia o meno una correlazione tra la trombo-embolia e la vaccinazione. CERTO #nessunacorrelazione purtroppo però tutte queste morti atipiche sono al di fuori di ogni statistica precedente la immissione dei vaccini anti-covid
Persone-che-muoiono-dopo-il-vaccino-anti-CoVID-01.pdf (libero.it)
Alla vigilia del green pass tra menzogna, odio sociale e libertà https://youtu.be/WbljpCGMbp4
coercizione delle libertà costituzionale e negazione diritti dell'uomo
in conclusione:
ADESSO è NOTO A TUTTI COME QUESTI CAMPI ELETTRO-MAGNETICI INDOTTI NON POSSONO ESSERE MESSI IN RELAZIONE CON gli obiettivi biologici di qualche vaccino(ma possono nascondere scopi inconfessabili) noi parliamo poi di un COSIDDETTO VACCINO, MA CHE IN REALTà è UN SIERO GENICO SPERIMENTALE I CUI EFETTI NEL TEMPO NON SONO NOTI, tuttavia si impone un trattamento sanitario obbligatorio che può anche portare allo sterminio di milioni di persone.
DATI IN AUDIZIONE DICONO che a tutt'oggi CI SONO NEL MONDO 800.000 CASI DI MORTE, E ALTRETTANTI 800.000 CASI DI INVALIDITà PERMANENTE da VACCINO COVID, e questi dati sconsigliano ampiamente la relazione costi-benefici.
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Oggetto Diffida e messa in mora a non procedere alle segnalazioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 44 del 1/04/2021 – trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell'art. 32 Cost e dell'art. 2 della Cost. - Violazione dell'art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d'Europa - Diffida ad eliminare l'obbligo di sottoscrizione del consenso informato all'atto della vaccinazione.
Il sottoscritto Mario ROSSI
PREMESSO
- che l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali".
che "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati";
che la mancata vaccinazione determina l'assunzione da parte della ASL competente dell'atto di dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale;
che l'atto di accertamento da parte della ASL "determinala sospensione dal diritto di svolgere prestazioni sanitarie";
che il Ministero della Salute, a differenza di quanto stabilito per gli ordinari vaccini, ha previsto per la somministrazione del vaccino contro il Sars-Conv 2, la sottoscrizione dei moduli di rilascio del Consenso Informato;
che in detti moduli è ben precisato:
a) che "ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono";
b) che anche dopo la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino è necessario "continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19";
c) "Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza";
che l'art. 3 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 ha sancito la esclusione della punibilità "Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
che l'Articolo 5 della "Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina" ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, ha stabilisce che "Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato";
che l'art. 32 della Costituzione, nel precedere la riserva di legge per i trattamenti sanitari, prescrive che "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
che, inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che il trattamento, per non incorrere nell'incompatibilità costituzionale, deve inderogabilmente rispettare tre elementi:
a) deve migliorare e/o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, nonché, e soprattutto, preservare lo stato di salute degli altri;
b) deve essere sicuro. Cioè a dire non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato;
c) deve essere prevista una equa indennità in favore dell'eventuale danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela.
Che nel rango dei diritti costituzionalmente garantiti quello al lavoro, fondamento della Repubblica, rientrando tra i "principi fondamentali" è preminente rispetto alla tutela della salute che rientra nel titolo secondo sotto l'ambito dei rapporti etico-sociali;
Che la tutela dalla possibilità di contrarre e diffondere il COVID è, per i lavoratori, assicurata non dal vaccino bensì dall'utilizzo rigoroso dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, dell'igiene delle mani, e delle "altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione" come attestato dalle "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni" (versione del 13 marzo 2021);
Che tale obbligo è previsto solo per gli esercenti le professioni sanitari e gli operatori di interesse sanitario, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori (art. 3 Cost.);
R I L E V A T O
che la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per 4 vaccini;
che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la Commissione si sono avvalse delle disposizioni previste dalla legislazione dell'UE per le situazioni di emergenza per accelerare la procedura di approvazione in deroga a quelle ordinarie;
che, vista l'urgenza dovuta alla pandemia di coronavirus, l'EMA ha istituito procedure d'esame accelerate per valutare le domande nel più breve tempo possibile, prevedendo delle "revisioni cicliche", che consentono all'EMA, in caso di emergenza sanitaria, di cominciare a valutare i dati relativi a medicinali o vaccini promettenti non appena vengono resi disponibili, anziché attendere la fine di tutte le fasi di sperimentazione;
che sotto le "mentite spoglie" di tali "revisioni cicliche" si utilizzano i cittadini dell'UE come sperimentatori diretti dell'efficacia del vaccino, posticipando alla fase di somministrazione la fase di sperimentazione che avrebbe dovuto doverosamente precedere quella dell'immissione in commercio;
che, inoltre, nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dell'UE (CMA), la responsabilità incombe al titolare dell'autorizzazione, ossia alle società produttrici del vaccino i quali saranno gli unici responsabili ("manlevando la UE") del prodotto e del suo uso sicuro;
che, in altri termini, ciò significa che tutto si fonda su un'autocertificazione dell'impresa produttrice;
che la stessa UE, nel proprio sito, riconosce l'insussistenza di dati certi sull'efficacia dei vaccini, sulla durata della protezione del vaccino per i vaccinati e sulla evidenza scientifica circa la non contagiosità del soggetto vaccinato, tanto da fornire evidenti risposte elusive:
"Si può ancora essere contagiosi una volta vaccinati?: "Non lo sappiamo ancora. Sarà ancora necessario esaminare l'efficacia del vaccino nel prevenire infezioni asintomatiche, in particolare i dati delle sperimentazioni cliniche e quelli delle somministrazioni dopo l'autorizzazione"
"Pertanto per il momento anche le persone vaccinate dovranno continuare a indossare le mascherine, a evitare assembramenti in luoghi chiusi, a rispettare il distanziamento sociale e tutte le altre norme. Anche altri fattori, tra cui il numero di persone vaccinate e le modalità di contagio nelle comunità, potranno portare a una revisione dei presenti orientamenti".
"Dopo essere guariti dalla COVID-19, bisogna comunque vaccinarsi? Attualmente non vi sono informazioni sufficienti per stabilire se e per quanto tempo dopo aver contratto il virus una persona sia protetta da un ulteriore contagio; questo concetto è noto come immunità naturale. Dai primi dati sembra emergere che l'immunità naturale alla COVID-19 non duri molto a lungo, ma occorrono ulteriori studi per approfondire questo aspetto".
che il presupposto logico-giuridico dell'imposizione di una vaccinazione obbligatoria è ovviamente che questa sia indispensabile per il perseguimento di un interesse pubblico;
che, nel caso di specie, la ratio della norma è quella secondo la quale il personale sanitario deve essere vaccinato per evitare che esso, nelle proprie attività di contatto con i pazienti, rischi di essere veicolo di contagio del virus.
che a fronte di ciò, occorre essere in possesso di una chiara evidenza scientifica della circostanza che i soggetti vaccinati non siano capaci di trasmettere la malattia (almeno per un certo lasso di tempo).
che, in realtà, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato in modo ufficiale sul proprio sito web, nelle sezioni dedicate alle risposte alle domande più frequenti:
Meccanismi d'azione e protezione dei vaccini Pfizer e Moderna
4. Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre persone?
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia dei vaccini mRNA sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19, ma è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.
6. I vaccini proteggono solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?
I vaccini proteggono la singola persona, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre in parte la circolazione del virus e quindi proteggere anche tutte le persone che non si possono vaccinare la vaccinazione si fa per proteggere sé stessi, ma anche la comunità in cui viviamo.
(Fonte:Aifa - Vaccini a mRNA domande e risposte, ultima consultazione il 03/04/2021)
Efficacia e sicurezza della vaccinazione con Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
9. Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l'infezione ad altre persone?
Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l'efficacia del vaccino Vaxzevria sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19. È necessario più tempo per ottenere dati significativi per verificare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.
(Fonte:Aifa - Vaccini a vettore virale domande e risposte, ultima consultazione il 03/04/2021)
che, in altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una "plausibile" incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati, in evidente violazione del principio della c.d. "evidenzia scientifica" necessaria per imporre un trattamento sanitario obbligatorio di un vaccino, che ha ad oggetto, peraltro, la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi e non ancora testato;
che non è dato comprendere come sia possibile ritenere rispettoso dei principi di cui all'art. 32 Cost. un Ordinamento Statale che imponga con una decretazione d'urgenza un trattamento sanitario per il solo fatto che sia "plausibile" trarne dei benefici per l'interesse pubblico;
che è del tutto illegittima l'imposizione, all'atto della vaccinazione, dell'obbligo di sottoscrivere il c.d. "consenso informato", trattandosi dell'evidente violazione della facoltà di scelta del soggetto che si sottopone alla vaccinazione, il quale, non ha scelta di rifiutare la vaccinazione, pena l'applicazione della sospensione dell'attività sino al 31/12/2021;
che, comunque, tale decreto, privo dei necessari presupposti, contrasta apertamente con la risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d'Europa che vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione Covid e vieta di usarla per discriminare lavoratori o chiunque non decida di non avvalersi della vaccinazione;
che, anzi, scopo della risoluzione è quello di "assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli e di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
che la stessa risoluzione, all'art 7.3.2stabilisce che "In caso di violazioni si potrà denunciare il fatto, come violazione delle regole a cui gli Stati membri si devono attenere, al Segretario del Consiglio d'Europa";
che pertanto è evidente la violazione dell'art. 15 del CEDU che così dispone "1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale".
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione".
preso atto e ritenuto altresì che
a) L'art. 32 della Costituzione sancisce il principio per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà mentre l'art. 5 del C.C. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo;
b) la Convenzione di Oviedo del 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001, prescrive (art. 5) che il consenso che deve rispondere alle caratteristiche di essere:
Libero, ovvero prestato senza forme di coercizione;
consapevole, ovvero deve essere preceduto da una adeguata informativa riguardo alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell'intervento;
c) Il consenso informato, presupposto per la legittimità dell'attività medica, comporta che se i rischi previsti si verificano, l'operatore sanitario e la struttura medica sono esentati dalla responsabilità civile salvo il ricorrere di una specifica condotta colposa.
d) Considerato
che i farmaci immunizzanti contro il contagio da SarsCov-2, come detto, sono in fase di sperimentazione;
che non sono noti del tutto noti gli effetti sulla salute a breve e medio termine e del tutto ignoti gli effetti a lungo termine, consegue la impossibilità della espressione di un consenso informato;
che la richiesta del consenso informato è comunque posto come condizione del trattamento terapeutico preventivo mediante i farmaci immunizzanti;
che il rifiuto al rilascio di un consenso, che per quanto sopra non può essere "informato" non essendo note le potenziali controindicazioni e effetti collaterali, comporta l'impossibilità di somministrazione del trattamento;
che l'imposizione della sottoscrizione Consenso Informato, come presupposto per essere ammessi al trattamento di immunizzazione dall'insorgere del Covid19 (c.d. "vaccino"), ha il solo scopo di far conseguire al personale ed alla struttura sanitaria il "vantaggio" costituito dall'esenzione della responsabilità per le conseguenze negative (allo stato dichiaratamente ignote) che potrebbero derivare, con correlato danno del paziente il quale si vede accollato il rischio delle complicanze connesse al ricorso di una terapia sperimentale con l'aggravante della preclusione del diritto al risarcimento per un eventuale danno;
che l'imposizione dell'obbligo di sottostare al trattamento terapeutico, è posta sotto la minaccia della preclusione dell'esercizio della professione medica o sanitaria in senso affatto lato e quindi della ablazione del diritto al lavoro tutelato dagli art.li 1, 3 e 4 dei Principi Fondamentali della Costituzione e della perdita del diritto alla retribuzione riconosciuto dall'art. 32, senza nemmeno assicurare che il vaccinato non sia fonte di contagio verso i terzi;
che la situazione descritta può astrattamente configurare la fattispecie p. e p. dall'art. 950 c.p.c.,
che per i motivi di cui sopra,
si invita e diffida
la Regione, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., l'Asl competente, in persona del Direttore Generale p.t., il datore di lavoro (Ministero Pubblica Istruzione) e l'Ordine professionale dei Docenti per quanto di competenza:
a non dare esecuzione a quanto stabilito dall'art. 4 D.l. 44/2021 e a non consegnare, alla ASL competente, l'elenco dei sanitari non sottoposti a vaccinazione, ai sensi di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.L. 44/2021; e, al contempo, si invita e diffida l'Azienda Sanitaria Locale, dal trasmettere all'Ordine di appartenenza e/o al datore di lavoro, la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 4 D.L. 44/2021;
ad eliminare l'obbligo della sottoscrizione del consenso informato quale condizione per la sottoposizione alla c.d. vaccinazione da SarsCov 2;
a risarcire l'istante per tutti i danni patrimoniali patiendi.
si invita altresì
il Garante della Privacy a contestare l'utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con la normativa sulla privacy e con il regolamento
violazione dell'art. 36, par. 4, del Regolamento, il decreto legge del 22 aprile 2021, 52, è stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.
si sottopone, infine, all'esame
dell'Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d'Europa
la situazione descritta, affinché Ella – accertata la violazione degli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2 Prot. 4, 1 Prot. 1, 2 Prot. 1 della CEDU a causa dell'inapplicabilità dell'art. 15 CEDU – voglia assumere le iniziative ritenute opportune nei confronti dello Stato Italiano, ed informi gli altri Stati contraenti della presente denuncia di mancato rispetto dell'art. 15CEDU e delle norme della Convenzione.
Bologna, 19 Aprile 2021
Con osservanza,
BARI 05-08-2021
prof. Mario ROSSI
33 ANNI fa, Sinagoghe di Satana Spa e Moschee di Sharia Allah, decisero che io avrei dovuto diventare il Re di Israele (lorenzoJHWH) e un Osservatorio sul martirio dei cristiani (Unius REI) uniusrei@protonmail.com fedele250660@gmail.com https://uniusreiorwarw666imf.blogspot.com/ my network
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1. the political demonic power of the Central Banks privately owned Rothschild Morgan Rockefeller resides in all the SYNAGOGES and in the Supreme Sanhedrin,
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2. same the political demonic power of the ARAB LEGA and its jihadist galaxy resides in all the Mosques:
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3. the goal of these two hypocritical demons when ruthless is your total annihilation at the livestock level
I am lorenzoJHWH Unius REI the King of ISRAEL expelled from social networks worldwide
ISLAM THREATENS THE WORLD
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